Iscrizione all'albo autotrasportatori
Indice
CAPITOLO V
OBBLIGO DI CANCELLAZIONE PRESSO L’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTAORI DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI ESERCENTI L’ATTIVITÀ CON VEICOLI DI MASSA COMLESSIVA SINO A 6 TONNELATE E LA LORO SUCCESSSIVA ISCRIZIONE EX LEGGE 454/98
5. Richiesta parere al Consiglio, da parte del Comitato Centrale circa il mantenimento dell’iscrizione presso l’albo degli autotrasportatori per le imprese che esercitano l’attività trasportatrice con veicoli di peso complessivo sino a 60 quintali.
All’indomani del Trattato di Maastricht, dell’introduzione della moneta unica Europea, per quanto riguarda il diritto Europeo , nonché alle soglie della Nuova Costituzione Unita, senza contare nel diritto interno, la profonda trasformazione dello Stato federalista dello Stato Nazionale avviata con legge Costituzionale n. 3 Del 2001, per quanto concerne il trasporto non si può non rinvenire un’evidente stagnazione nei traffici marittimi ed un’apparente espansione nei traffici aerei e ferroviari [27].
[27] Cfr. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004 pag. 11
Una stabilizzazione nei traffici stradali con la concezione , che “la strada è di tutti”, quindi è opportuno conoscere le norme che intervengono nei non pochi né semplici rapporti che possono instaurarsi a causa della circolazione stradale, sia fra gli stessi utenti, sia fra questi e la Pubblica Amministrazione [28].
Le realtà economiche sinora individuate non possono che discendere dalle note di globalizzazione , competitività e massima concorrenza del mercato , ivi compreso quello dei trasporti [29].
In questa previsione di modificazione del sistema e in vista della liberalizzazione del mercato dei trasporti il Ministero dei Trasporti ed in particolare Il Comitato Centrale si trovano nell’anno ’96 a dover sanare una situazione di antinomia fra normative allora esistenti.
Di fatto il Decreto Ministeriale 16.5.1991, n. 198 , attuativo della Direttiva CEE n. 438/89 in tema di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi , all’art. 1, comma secondo, prevedeva che le imprese che esercitavano l’attività trasportatrice usufruendo di veicoli con portata utile non superiore a 3,5 t o peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 t, non erano assoggettate alla normativa che riguardava l’accesso alla professione pertanto le stesse dovevano essere iscritte all’albo degli autotrasportatori con l’obbligo di dimostrare solo il requisito dell’onorabilità , con la sola applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge n. 298/74 .
[28] Cfr G.PALMIERI, Dizionario Pratico della circolazione stradale, La Tribuna, Piacenza, 2003, p.320
[29] Cfr. P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Il Mulino, Bologna , 1983,
Tale tipo di iscrizione era limitato soltanto all’esercizio dell’attività con i veicoli indicati dallo stesso articoli 2 e 3 del DM 198/91 [30].
Qualora dette imprese avessero deciso di esercitare l’attività con veicoli di portata e peso superiore, avrebbero dovuto dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria.
Successivamente il Decreto legislativo del 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), all’art. 88 , in materia di servizio di trasporto di cose per conto di terzi, specificava che le disposizioni della legge n. 298/74 non si applicavano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 60 quintali.
Per sanare questa incertezza normativa il Comitato Centrale richiede nei primi mesi dell’anno ’96 un parere al Consiglio di Stato circa la legittimità del permanenza d’iscrizione presso l’albo autotrasportatori delle imprese che esercitano l’attività con veicoli con peso complessivo sino a 60 quintali in considerazione che la legge 298/74 prevedeva il rilascio di titoli autorizzativi per veicoli la cui portata risultava superiore a tale tonnellaggio.
[30] Gli artt. 2 e 3 del DM 198/91 si riferisce ai veicoli la cui portata utili non sia superiore ai 35 q. o il cui peso complessivo non sia superiore ai 60 q. , ai veicoli attrezzati per il trasporto del calcestruzzo, spurgo pozzi neri e compattatori.
5.1. Parere espresso dal consiglio di stato circa la legittimità del mantenimento d’iscrizione presso l’albo degli autotrasportatori per le imprese che esercitano l’attività con veicoli il cui peso complessivo sia pari o inferiori alle 6 tonnellate.
La seconda Sezione del Consiglio di Stato in data 17 luglio 1996, in base al criterio ermeneutico della lex posterior , dichiara illegittimo il permanere dell’iscrizione presso l’albo autotrasportatori per le imprese che esercitano l’attività con veicoli il cui peso complessivo sia pari o inferiore ai 60 quintali., in considerazione che l’art. 88, comma 2 del Decreto Legislativo 30/4/92, “nuovo Codice della Strada” esclude l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298.
A seguito di tale parere Il Superiore Comitato invia ai locali Comitati le disposizione contenute nella n.. 20/96 Prot. n. 2127/ATM 285 datata 1° agosto 1996 [31] , dichiarando che in detta fattispecie l’Amministrazione è legittimata alla cancellazione delle imprese oggetto del quesito.
[31] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
I comitati provinciali, prosegue la circolare, sono invitati a voler procedere, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, all’attivazione della procedura cautelativa prevista dall’art. 24 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , nei confronti delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 60 quintali e per le quali risulta deliberata e permanga l’iscrizione in via definitiva all’Albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge n. 298/74
Analoga procedura deve essere adottata per le imprese di cui sopra, che risultano iscritte nell’elenco separato di cui all’art. 13 della citata legge n. 298/74 .
Dette disposizioni procedurali sono ulteriormente ribadite dal Superiore Comitato a seguito dell’emanazione di una seconda circolare in data 5/3/97 N. 2/97 Prot. n. 934/ATM20 [32] .
Sull’argomento è successivamente intervenuta anche la Direzione Generale M.C.T.C. – Direzione Centrale III con circolare n. 25/96 del 12 novembre 1996 [33] esprimendosi in modo sanzionatorio nei confronti dei Comitati che in sede locale non avessero attivato le procedure cautelative ex art. 24 della legge 298/74 per la cancellazione delle imprese in questione presso l’albo, ponendo a capo degli stessi le responsabilità in ordine agli eventuali danni che a qualsiasi titolo sarebbero derivati allo Stato a causa del comportamento omissivo tenuto dallo stesso Comitato provinciale e con riferimento al protrarsi del periodo temporale di tale comportamento negligente.
[32] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
[33] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
5.2. Cancellazione delle imprese esercenti l’attività sino a 60 quintali dall’albo degli autotrasportatori
Alla fine dell’anno ’96 e agli inizi dell’anno ’97 le attività presso Comitati in sede locale sono frenetiche a causa dell’espletamento delle procedure di cancellazione delle imprese in ossequio alle direttive impartite con le circolare ministeriali innanzi citate.
Diverse imprese, alle quali è stata notificata la procedura cautelativa ex art. 24, ed in particolare quelle che vantavano un’iscrizione “vantaggiosa” presso l’albo ai sensi del DM 100/98, e che in detto periodo esercitano l’attività con veicoli con peso complessivo sino a 60 quintali, forniscono a seguito dell’espletamento della procedura cautelativa le proprie contro deduzioni in merito, chiedendo il mantenimento dell’iscrizione all’albo producendo ai locali Comitati copia dell’ istanza presentata presso la locale MCTC per il rilascio di un titolo autorizzativi per un veicoli superiore alle 60 quintali (basterà acquistare un veicoli di peso complessivo anche di 61 quintali e richiedere il rilascio per lo stesso di un titolo “SAI” che come è stato innanzi detto è liberamente rilasciabile).
Le scelte di queste imprese non sono dettate dal caso, infatti si diffonde nell’ambiente dell’autotrasporto la notizia che in data 25 febbraio 1997, quindi contemporaneamente all’espletamento di dette procedure cautelative, è stata presentata alla Camera il disegno di legge di quella che in futuro diventerà la legge 454/97 [34] che modificherà radicalmente e disposizioni Ministeriali appena impartite
Purtroppo in prima battuta le imprese che sono rimaste inerti ai provvedimenti cautelativi ex art. 24 e finali ex art. 20 della legge 298/74 saranno cancellate dall’albo perdendo i vantaggi derivanti dall’anzianità d’iscrizione.
[34] Disegno di legge approvato alla Camera 11/12/1997 con 242 voti favorevoli, 100 contrari ed un astenuto, approvata al Senato 18/12/1997
5.3 la nascita della legge 454 data 23/12/1997
La presentazione di un disegno di legge che prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti coloro che esercitavano l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi a prescindere dal peso complessivo del veicolo utilizzato, incontrava il favore sia delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, sia dall’apparato pubblico in quanto l’obbligo d’iscrizione presso l’albo, con la conseguente dimostrazione del requisito dell’onorabilità , risolve quasi in parte il problema dell’abusivismo, emerso a seguito della massiccia ondata d’immigrazione avvenuta in quegli anni specie dai paesi dell’est.
In detto frangente l’attività veniva svolta da molte persone che non erano iscritte al registro delle imprese , poiché la maggior parte di esse era priva del regolare permesso di soggiorno.
La legge 454/97 dispone che tutti coloro i quali esercitano l’attività di trasporto di merci per conto di terzi debbano essere iscritti presso l’albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi della legge 298/74 ed assoggettarsi agli articoli di legge da essa imposti.
L’iscrizione presso l’albo degli autotrasportatori per esercitare l’attività di autotrasportatore trova la propria ratio oltre per un corretto rapporto concorrenziali nazionale, anche a livello Europeo.
L’art. 26 della legge 298/74 prevede un regime tariffario al quale l’autotrasportatore deve sottostare al fine di una corretta trasparenza di mercato, naturalmente se per tale attività non esistesse l’obbligo d’iscrizione all’albo autotrasportatori ai sensi della legge 298/74 , gli stessi non soggiacerebbero neppure all’obbligo di sottostare a tale regime , creando di conseguenza una disparità di trattamento economico e deontologico fra imprese trasportatrici.
Indicativa è la sentenza della Corte Costituzionale datata 5/11/96 n. 386 in merito all’obbligatorietà , da parte dell’impresa trasportatrice di applicare il regime relativo alle tariffe a forcella, ex art. 26 della legge 298/74 [35].
[35] Principio richiamato nella sentenza della Suprema Corte – Sez- lavoro n. 16582 del 25/11/2002
In merito all’obbligatorietà dell’applicazione di un regime tariffario , al fine di un corretto scambio commerciale tra impresa e cittadino, lo stesso Giudice delle leggi aveva già definito con la sentenza n. 548 del 19/12/1990 il carattere di servizio pubblico dell’attività di trasporto di merci per conto di terzi , per l’incidenza diretta sui bisogni della collettività.
Di fatto con tale sentenza la Corte Costituzionale ha rilevato come non vale ad appellarsi al principio di libertà di iniziativa economica privata, giacché tale principio va bilanciato con l’utilità sociale.
A supporto delle argomentazioni sopra esposte la Corte di Giustizia della Comunità Europea, investita in sede di pregiudiziale interpretativa ( ex art. 234, ex art. 177 del Trattato) dal Tribunale di Genova, proprio sulla portata delle citate direttive, per scrutinarne la conformità della legge 298/74, con particolare riferimento alle tariffe a forcella il cui rispetto normativo è obbligatorio per tutte le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori, ha significamene affermato che detta legge non configge con i principi del Trattato Cee ex artt. 85,86 e 90 [36] .
[36] Causa C-38/97 Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. / Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl
In detta sentenza la Corte ha ravvisato inoltre che in aggiunta agli articoli sopra specificati del Trattato Cee , con l’aggiunta dell’art. 30 del medesimo Trattato non ostano a che la normativa di uno Stato membro preveda che le tariffe dei trasporti di merci su strada siano approvate e rese esecutive dalla Pubblica Autorità, sulla base di proposte di in Comitato, se quest’ultimo è composto da una maggioranza di rappresentanti dei pubblici poteri, a fianco di una minoranza di rappresentati degli operatori economici interessati, e deve rispettare nelle sue proposte determinati criteri di interesse pubblico e se, peraltro, i pubblici poteri non rinunciano alle loro prerogative tenendo conto, prima dell’approvazione delle proposte, dei rilievi di altri Enti pubblici e privati, o addirittura fissando le tariffe d’ufficio.
In tale contesto La Corte di Giustizia Europea invita il Comitato Centrale per l’albo degli Autotrasportatori a continuare a rispettare, nell’adottare le sue proposte, i criteri di “PUBBLICO INTERESSE” definiti dalla legge italiana.
L’obbligatorietà dell’iscrizione dell’impresa presso un albo autotrasportatori ed il rilascio delle specifiche autorizzazioni è stata ribadita dalla Corte Costituzionale [37] che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, ultimo comma, della legge 298/74, nella parte in cui prevede che ove le parti abbiano scelto per la stipula del contratto la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi all’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi posseduta dal vettore .
[37] Corte Costituzionale sentenza n. 7 del 14/1/2005.
La ratio di tale decisione è da ricercare nella disparità di trattamento che si verificherebbe tra l’autotrasportatore che abbia scelto di concludere il contratto in forma scritta e l’altro che abbia scelto invece la forma orale.
La sanzione della nullità, prosegue la sentenza, è certamente adeguata quando si tratta di colpire il contratto concluso con un autotrasportatore non iscritto all’albo e privo della prevista autorizzazione, ma essa è priva di qualsiasi ragionevole presupposto se applicata al contratto concluso con l’autotrasportatore in regola (con la certa esclusione delle tariffe obbligatorie e il dubbio, addirittura, sull’applicabilità dell’art. 2033 cod. civ.) solo perché una copia del contratto è carente di talune indicazioni.
L’intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma determina altresì, come ovvia conseguenza, l’irragionevolezza della disparità di trattamento tra autotrasportatore che stipuli oralmente il contratto ed autotrasportatore che adotti la forma scritta, pur essendo entrambi in possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
L’obbligo della stipulazione del contratto di trasporto in forma scritta , è confermata inoltre dalla Legge Delega n. 1/3/05 n. 32 “Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose.”
Tale Legge delega prevede inoltre l’abrogazione dell’art. 3 della legge 334/2001 nella parte ove recita “ L’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche’ la conseguente nullita’ del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorieta’ della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.
A supporto dell’importanza dell’iscrizione della ditta al locale albo è la sentenza della Magistratura ordinaria , nella fattispecie, la Corte di Cassazione Civ., che con la sentenza n. 204 del 10/1/03, ha dichiarato che in base all’art. 1 della legge 450/1985 il vettore di merci su strada per conto di terzi – è una figura professionale – di conseguenza deve provare di essere iscritto all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e deve essere stato autorizzato per quella attività [38].
[38] MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004 pag. 268
Su questi presupposti giuridici e accertato il fine teologico della legge 454/97, ribadito recentemente con sentenza della Corte Costituzionale del 14 gennaio 2005 e con la legge 32/05 è comprensibile come dopo la sua emanazione nell’anno 1997 la sua applicazione sia stata di massima urgenza.
5.4 Soggetti esercenti l’attività di autotrasporti obbligati ai sensi della legge 454/87 all’iscrizione all’albo autotrasportatori.
La legge 454/97 prevede che all’albo degli autotrasportatori devono essere obbligatoriamente iscritti:
- tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano imprenditorialmente l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi, con gli autoveicoli di cui all’art. 54, lettere c), d), e), f), h), i), n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- Tutte le persone fisiche e giuridiche che, alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , già esercitano imprenditorialmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con gli autoveicoli di cui al precedente art. 2 , di massa complessiva inferiore alle 60 quintali., e che hanno già presentato o che presenteranno domanda di iscrizione all’Albo, ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298 , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, possono continuare ad esercitare la propria attività anche nelle more del perfezionamento dell’iscrizione all’Albo.
- Le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi ancorchè con autoveicoli per trasporto promiscuo e autocarri inferiori a 60 quintali di massa complessiva, che sono tenute ad iscriversi all’Albo degli autotrasportatori per effetto della legge n. 454/97, possono continuare ad esercitare l’attività purché abbiano presentato o presentino domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori entro 60 giorni dal 9.2.98.
5.5. circolare 1/98 del Comitato Centrale
A seguito dell’emanazione dell’entrata in vigore della legge 454/97 il Superiore Comitato emana la deliberazione n. 1/98 datata 30/1/98 pubblicata sulla G.U n. 32 del 9/2/98 invitando i Comitati locali a voler “rivalutare” le posizioni delle imprese precedentemente cancellate all’albo autotrasportatori sulle basi del parere espresso dalla seconda Sezione del Consiglio di stato in data in data 17 luglio 1996.
La responsabilità di “ sistemare “ la situazione attraverso l’istituto dell’autotutela amministrativa viene lasciata ai locali Comitati non fornendo agli stessi direttive specifiche circa l’applicazione della stessa.
Con tale delibera si comunica ai locali Comitati che a seguito della legge 454/97 sussiste l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano imprenditorialmente l’attività di autotrasporto con gli autoveicoli di cui all’art. 54, lettere c, d, e, f, h, i, n, del Nuovo Codice della strada . di qualsiasi tipo e massa.
La circolare prosegue comunicando l’esistenza di “regime transitorio” relativamente alle imprese che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 454/97, già esercitavano imprenditorialmente l’attività di autotrasporto esclusivamente con veicoli di massa complessiva non superiore a 60 quintali, al fine di evitare che alle imprese di cui sopra venga di fatto impedito il proseguimento dell’esercizio dell’attività di autotrasporto.
Il Comitato Centrale , nell’impartire nel nuove direttive ai locali Comitati a seguito dell’emanazione della legge 454/94 non usa i termini perentori e sanzionatori che precedentemente aveva usato affinché i Comitati esperissero la procedura cautelativa per la cancellazione delle imprese presso l’albo ma si esprime in termini generici lasciando intendere un margine di discrezionalità circa il metodo da usare per sanare la situazione creatasi.
È interessante prende atto dell’espressione usata dal Superiore Comitato con circolare 1/98: “Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, punto 6, della legge n. 454/97, dovranno conseguentemente essere rivalutate le posizioni vantate dalle imprese esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva inferiore alle 60 quintali, che sono state oggetto di provvedimenti di esclusione o cancellazione emanati dai Comitati provinciali, in applicazione dell’art. 88 del Nuovo Codice della strada , in particolare appare opportuno che i Comitati provinciali, nell’ambito del potere di autotutela dell’azione amministrativa a loro attribuito, operino una rivisitazione delle fattispecie relative alle imprese di cui sopra, tanto di quelle che abbiano proposto ricorso gerarchico al Comitato Centrale – tutt’ora pendente – quanto di quelle per le quali siano state avviate procedure cautelative tese all’adozione di provvedimenti espulsivi per le motivazioni predette, al fine di regolarizzare le relative posizioni di iscrizione all’Albo, fornendone, nel primo caso, tempestiva notizia al Comitato Centrale, per consentire allo stesso di dichiarare cessata la materia del contendere, in ordine ai ricorsi gerarchici ancora pendenti”.
La circolare si conclude con l’informazione, da parte del Comitato Centrale circa la delicata situazione creatasi, prospettata al Ministro dei trasporti e della navigazione in merito all’urgenza di attuare un coordinamento normativo delle disposizioni di cui all’art. 88 del Nuovo Codice della strada , all’art. 13 della legge n. 298/74 ed all’art. 1, comma 6 della legge n. 454/97 , onde consentire che le imprese esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa inferiore alle 60 quintali, per le quali non è previsto il rilascio di alcun titolo autorizzativo, possano perfezionare in tempi certi l’iter per l’iscrizione definitiva all’Albo.
In via preliminare è significativo constatare che da una semplice interpretazione letterale in merito alle disposizioni impartite dal Superiore Comitato non emerga una specifica procedura da adottare relativa gli atti già perfezionati.
Il Comitato Centrale non indica ai locali Comitati la fattispecie della rivisitazione che dovranno addurre come causa giustificativa della revoca dei provvedimenti di cancellazione d’ufficio, ex art. 20 della legge 298/74 adottati a capo di determinate imprese , provvedimenti ora illegittimi a seguito del venir meno all’interesse della sopravvivenza dell’atto in relazione alle esigenze pubbliche, in quanto non più rispondenti alle ragioni di opportunità che avevano legittimato la loro emanazione in un dato momento storico.
Il superiore Comitato con la circolare 1/98 “ ordina” solo ai comitati provinciali di comunicare i nominativi delle ditte che avevano proposto ricorso gerarchico e il “ ritiro ” d’ufficio le procedure cautelative, per le quali non era ancora stato emesso un provvedimento finale.
Da un’interpretazione letterale il Comitato Centrale non fornisce alcuna indicazione circa le procedure da adottare per le imprese cancellate ai sensi dell’art. 20 che non avevano proposto entro i termini di legge ricorso gerarchico all’Organo preposto ex art. 25 della legge 298/74.
5.6. La nuova concezione di titolo autorizzativo.
Con l’emanazione della legge 454/97 assistiamo alla nascita di due nuove tipologie “autorizzative” per il trasporto di merci per conto di terzi.
Le prime sono i normali titoli autorizzativi già previsti all’art. 41 della legge 298/74 che insistono sui veicoli il cui peso complessivo è superiore ai 60 quintali e le seconde consistono con l’annotazione della destinazione d’uso sulla la carta di circolazione del veicolo il cui peso complessivo è pari o inferiore ai 60 quintali tramite la dicitura : “destinazione d’uso terzi”.
Il Veicolo con massa complessiva inferiore o pari ai 60 quintali con riportato sulla carta di circolazione la dicitura sopra emarginata, diventa un veicolo “imprenditoriale” destinato solo all’attività del trasporto di merci, esso è soggetto infatti al Vincolo di circolazione, cioè la sua utilizzazione è consentita solo per l’espletamento dell’attività imprenditoriale [39].
Il Codice della Strada infatti prevede che la diversa utilizzazione del veicolo è illegittima e soggiace ad una sanzione amministrativa consistente nella sospensione della carta di circolazione per un minimo di 30 giorni
la mancanza di titolo autorizzativi o della specifica scritta sulla carta di circolazione con la destinazione d’uso sarà configurata quale “ trasporto abusivo” ex art. 454 del C.P.
[39] cfr. G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2004, p. 229
5.7. 1998 anno della svolta, emanazione dei Decreti Legislativi 84 e 85 inizio del processo di liberalizzazione dei titoli autorizzativi previo la conversione degli stessi a capo all’impresa.
I Decreti legislativi 84 e 85 dell’anno 1988 nascono in attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori e il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Importante è che in questo momento la Comunità Europea non solo concentra i suoi sforzi sulla libera circolazione di merci ma anche sulla sicurezza stradale circa il riconoscimento dei diplomi europei e l’obbligatorietà che in ogni impresa sia presente una specifica figura “ il Preposto “ munito di apposito diploma per la gestione imprenditoriale dell’attività.
Il Piano Nazionale per la sicurezza stradale che è stato istituito con legge n. 144 del 17 maggio 1999 all’art. 32 viene definito un sistema articolato di indirizzi e di misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare da parte degli enti proprietari e gestori , di interventi infrastrutturali , di misure di prevenzione e di controllo , di dispositivi normativi ed organizzativi assicurati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari [40].
[40] cfr. G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2004, p. 314
Nel 1998 vengono definititi i parametri necessari per il pervenire alla liberalizzazione dei titoli autorizzativi relativi all’autotrasporto di merci per conto di terzi.
Il nuovo filo conduttore che si ravvisa nel Decreto Legislativo 85/98 è quello di far cessare il contingentamento dei titoli che ormai hanno raggiunto sul mercato prezzi proibitivi e di trasformare le autorizzazione attualmente legate al singolo veicoli in autorizzazioni globali cioè legate all’impresa.
Sino a questo momento il trasferimento dei titoli autorizzativi in base all’art. 41 della legge 198/ 91 avveniva mediante gli istituti della cessione d’azienda, della rinuncia, della successione ereditaria e del conferimento aziendale.
Il trasferimento avveniva in capo al veicolo che doveva possedere le caratteristiche tecniche prescritte nel titolo autorizzativi.
Per esempio se un’impresa acquistava attraverso l’istituto della cessione d’azienda due veicoli sui quali insistevano per ognuno un titolo autorizzativo che permetteva una portata complessiva di 260 q. con il vincolo che non poteva agganciare rimorchi (ex codifica SAR) , doveva continuare svolgere la propria attività con veicoli con dette caratteristiche tecniche .
Se l’impresa sopra indicata, cessionaria d’azienda di due veicoli e di due titoli autorizzativi con le limitazione sopra descritte, avesse voluto incrementare il proprio parco veicolare con un veicolo con un peso superiore a 260 quintali e con la facoltà di agganciare un rimorchio avrebbe dovuto acquistare oltre al veicolo anche un titolo autorizzativi senza vincoli o limiti d’esercizio attraverso gli istituti più volte citati.
L’impresa poteva anche acquistare attraverso la rinuncia solo il titolo autorizzativo di un ‘impresa se questo era stato d’ufficio “accantonato”.
L’istituto dell’accantonamento avveniva quando un impresa non utilizzava momentaneamente un veicolo, la maggior parte dei casi per mancanza di disponibilità economica ed aveva acquirenti diversi per l’acquisto del veicolo e per il titolo autorizzativi.
Qualora ad esempio all’acquisto del veicolo era interessata una ditta che effettuava il trasporto in conto proprio quindi avrebbe fatto insistere sullo stesso una licenza per tale trasporto, mentre un’altra ditta trasportatrice per conto terzi era interessata solo al titolo in quanto poteva acquistare sul mercato un veicolo con le stesse caratteristiche a minor prezzo.
L’istituto avveniva con la seguente procedura : la ditta presentava istanza presso la competente MCTC di “Accantonamento” del titolo autorizzativi allegando a tale istanza il titolo autorizzativi le targhe d’immatricolazione del veicolo e la carta di circolazione .
La MCTC provvedeva quindi ad accantonare il titolo autorizzativi che consisteva a livello meccanografico a “svincolare ” tale titolo dal telaio del veicolo su cui insisteva.
A questo punto rimanevano depositati ma in modo separato sia il titolo sia i documenti di circolazione del veicolo. Mentre il veicolo non aveva termini per essere venduto, naturalmente chi acquistava per atto di compravendita (poiché cessione rinuncia ecc riguardano solo il trasferimento dei titoli) acquisiva solo la disponibilità del veicolo.
L’impresa poteva tenere depositato per non più di tre anni il titolo autorizzativi presso la locale MCTC . se entro tale non avesse proceduto all’abbinamento con altro veicolo il titolo sarebbe stato “REVOCATO” d’ufficio.
Significativa a tale propositi è la sentenza del Consiglio di Stato , che ribadisce che in caso di sostituzione del veicolo a seguito di accantonamento del titolo autorizzativo essa deve avvenire nel limite di tre anni , escludendo la possibilità per l’amministrazione di prevedere proroghe anche se limitate a brevi periodi ed eventualmente sostenute da sufficiente motivazione [41].
[41] Consiglio di stato , sentenza 29 marzo 1995, n. 592/95
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