Il mercato dell'autotrasporto
Indice
CAPITOLO VI
LA NASCITA DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI TITOLO AUTORIZZATIVO E L’INIZIO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’AUTOTRASPORTO
6. Decreto Legislativo 14 marzo 1998, n. 85
Il Decreto legislativo definisce i nuovi titoli autorizzativi legati all’impresa, infatti stabilisce che partire dalla data della sua entrata in vigore decreto , le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all’impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell’ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell’impresa.
6.1. L’autorizzazione globale a capo all’impresa.
Come il Decreto legislativo n. 85/98 e il successivo regolamento d’attuazione DM 212/98 modificano totalmente i criteri per l’assegnazione dei titoli autorizzativi.
Fermo restanti i requisiti che l’impresa dovrà possedere e dimostrare presso il locale Albo i titoli autorizzativi non sono più legati al veicoli ma all’impresa.
Nell’esempio illustrato nel paragrafo precedente è stato spiegato come il titolo autorizzativo fosse legato al telaio del veicolo e i limiti del titolo autorizzativo coincidevano con i limiti tecnici del veicolo , l’esempio che era stato fatto era del titolo autorizzativi con la codifica “ ex codifica SAR “ rilasciato solo per veicoli isolati il cui peso complessivo non superava i 260 quintali.
Di conseguenza se un impresa possedeva cinque titoli “SAR” doveva possedere cinque veicoli isolati il cui peso complessivo non superava i 260 quintali.
Il Decreto legislativo 85/95 da vita all’autorizzazione globale all’impresa, cioè l’ impresa potrà convertire in un unico titolo autorizzativo i titoli autorizzativi posseduti .
Nella fattispecie prima illustrata l’impresa non avrà più un numero definito di titoli autorizzativi ma un autorizzazione globale legata alla stessa costituita da un dato tonnellaggio che potrà utilizzare costruendosi il parco veicolare più confacente alla propria attività; in detto contesto l’impresa potrà immatricolare un veicolo con rimorchio di peso complessivo pari a 440 quintali e un veicolo con peso complessivo di 260 quintali togliendo allo stesso la caratteristica di veicolo isolato in quanto potenzialmente il mezzo potrà agganciare un rimorchio avendo l’impresa un’ autorizzazione globale con del tonnellaggio in eccesso che potrà utilizzare quando vorrà.
Le imprese in base al successivo regolamento attuativo – DM 212/98 potranno anche raddoppiare il proprio tonnellaggio e quando esistono determinati presupposti potranno “rinunciare” a parte dello stesso.
Il DM 212/ 98 stabilisce che i titoli autorizzativi liberamente rilasciati “SAI”, “SBO” ,“SCU” ecc. potranno continuare ad esistere così come sono insistente sui veicoli o potranno essere trasformati in autorizzazioni all’impresa solo nel caso che la stessa possegga i requisiti di seguito elencati:
- Potranno convertire titoli liberamente rilasciabili in autorizzazioni globali solo quell’imprese che vantano un’iscrizione “piena” presso l’albo autotrasportatori.
- Le imprese che si avvalgono della facoltà di trasformare i titoli autorizzativi liberamente rilasciabili non potranno in futuro richiederne altri.
6.2. Fissazione del termine per la liberalizzazione del trasporto di merci per conto di terzi entro la data del 30/6/03, ex Decreto Legislativo n. 395/00, termine successivamente slittato alla data del 30/6/2006 con Decreto Legge del 31/12/04 – legge n. 15 del 11/9/05
Il Decreto Legislativo 395/2000 , il cui regolamento attuativo purtroppo a tuttoggi non è ancora stato emanato dal Superiore Ministero, stabilisce nuove disposizioni relativamente ai tioli autorizzativi.
Esso prevede la “nuova” disciplina di accesso alla professione di autotrasportatore di merci per conto di terzi alle imprese esercenti l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t. e la possibilità di introdurre, con regolamento, ulteriori casi di esenzione dalla dimostrazione dei requisiti dell’idoneità professionale e della capacità finanziaria, per le imprese aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso.
L’esenzione dall’iscrizione presso l’ albo degli autotrasportatori per le imprese che esercitano l’attività con veicoli il cui peso complessivo è inferiore o pari alle 3,5 t. non è a tuttoggi resa operativa poiché non è ancora stato emanato il regolamento attuativo del Decreto Legislativo 395/00 .
Con detto Decreto viene abrogato l’art. 24 legge 298/74 relativamente alla partecipazione del soggetto al procedimento sostituendo detto articolo di legge con la legge 241/90 che prevede , assegnazione all’impresa interessata, da parte del locale Comitato, per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell’impresa interessata, detto Organo, procede anche all’audizione personale.”.
Interessante sarà in futuro osservare gli eventuali conflitti interpretativi in merito alla necessarietà dell’espletamento dell’art, 10 della legge 241/90 per quei provvedimenti che rientrano nella sfera degli atti dovuti anziché in quelli di considerati discrezionali da parte della P.A., tale fattispecie potrebbe presentarsi nell’espletamento della procedura di una cancellazione d’ufficio di un impresa, ex art. 20 legge 298/74 quale atto dovuto a seguito del venir meno dei requisiti che legittimano il permanere della sua iscrizione al locale albo ( ex art. 13 legge 198/74: cancellazione della ditta alla locale Camera di Commercio per l’attività di autotrasportatore , perdita dell’onorabilità ecc. ). Tale nuovo iter procedurale è reso esecutivo a seguito dell’emanazione della legge n. 15 del 11/9/05 modificativa della legge 241/90.
6.3. il decreto legislativo 395/00 e la nuova proroga dei termini per l’inizio della liberalizzazione del mercato – Decreto legge del 30/12/04.
La legge 200/2003 aveva prorogato i termini della “liberalizzazione” sino alla data del 31 dicembre 2004
Entro tale data, le imprese che avessero voluto intraprendere l’attività dell’autotrasporto di merci per conto di terzi dovevano essere iscritte all’Albo e dimostrare i requisiti di onorabilità, capacità professionale e finanziaria e per iniziare l’attività con veicoli diversi da quelli previsti dal DM 198/91 art. 2 e 3 dovevano acquisire un titolo autorizzativi per cessione d’azienda da altra impresa che cessava l’attività Tale iter di acquisizione di titoli autorizzativi doveva cessare in data 31 dicembre 2004 in applicazione alla legge 200/2003 che prevede che l’ imprese dopo la regolare iscrizione all’albo può iniziare l’attività trasportatrice con veicoli di peso complessivo sino a 440 quintali senza comprovare alcuna altra formalità.
In data 30/12/04 il Decreto Legge n. 314 pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31/12/04 ha prorogato i termini per la totale liberalizzazione sino alla data del 30/6/2006.
6.4 Trasformazione di Organi e passaggio di competenze seguito del Decreto legislativo 112/98
A tuttoggi l’Organo preposto per l’immatricolazione dei veicoli industriali per le ditte trasportatrici, è la ex MCTC dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione ora SIIT trasporti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il quale deve verificare la regolarità d’iscrizione presso il locale albo con i requisiti della capacità professionale e finanziaria e in particolar modo incremento della capacità finanziaria pari a 5.000,00 euro per l’immatricolazione di un nuovo veicolo così come disposto dal Decreto legislativo 392/00 (unico articolo di legge andato in vigore senza i regolamenti attuativi).
Attualmente a seguito del Decreto del Decreto Legislativo 112/98 art. 105 comma 3 lettera h), il compito della gestione dell’albo autotrasportatori , acquisizione istanze , istruttoria di forma e di merito è demandata alle Amministrazioni provinciali .
Per l’approvazione di tali richieste l’Amministrazione provinciale ha l’obbligo di chiedere il parere Commissione Consultiva, tale obbligo non ha potere vincolante.
Tale Commissione è convocata mensilmente dall’amministrazione Provinciale stessa ed i cui componenti sono gli stessi facenti parti i locali Comitati.
Il Comitati locali attualmente si occupano solo dell’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e della valutazione dei visti tariffari i per le imprese che ne facciano richiesta ex art. 4 legge 162/93.
Con decreto del 6 febbraio 2003, è stata istituita La Consulta Generale dell’autotrasporto la quale riferisce direttamente al Ministro ed è incardinata a tutti gli effetti presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Consulta svolge attività di studio, consultiva e di supporto al Ministro in ordine alle problematiche interne ed internazionali attinenti il settore dell’autotrasporto di merci ed in particolare, a titolo esemplificativo, esprime pareri su:
- progetti di rinnovamento e sviluppo della logistica, anche ai fini della elaborazione di un Piano nazionale per la logistica;
- studi e indagini sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito europeo;
- studi e rilevazioni dei servizi di trasporto e formulazione di proposte atte a tutelare la capacità concorrenziale delle imprese;
- iniziative per lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia e strada-mare;
- progetti di provvedimenti attinenti la disciplina del settore dell’autotrasporto e gli aspetti legati alla sicurezza della circolazione;
- problematiche interessanti la categoria dell’autotrasporto, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- progetti di regolamenti e direttive europee in materia di autotrasporto;
- questioni relative all’attraversamento della barriera alpina.
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