Finalmente anche le famiglie possono approfittare della moratoria sulle rate di mutuo da pagare alle banche, così come già fanno le piccole e medie imprese.
Alcune specifiche categorie di persone fisiche, mutuatarie verso gli istituti bancari, possono infatti da febbraio 2010 sospendere i loro pagamenti per ben 12 mesi.
L’encomiabile iniziativa è partita dall’ABI (l’Associazione Bancaria Italiana) ed ha coinvolto numerose Associazioni di consumatori, sfociando in un accordo formale nel quale sono stabilite in dettaglio le regole dell’intervento a sostegno alla famiglie.
Le banche sono adesso libere di aderire alla moratoria concordata.
Invero la partecipazione delle banche è lasciata alla loro completa discrezionalità: la singola banca decide spontaneamente se concedere il beneficio della sospensione dei pagamenti ai suoi mutuatari, nel rispetto delle caratteristiche dell’accordo raggiunto o addirittura secondo condizioni di maggior favore per il cliente.
E’ comunque prevista una larga adesione degli istituti di credito, così come è accaduto per l’analoga intesa a favore delle piccole e medie imprese.
La sospensione riguardante il rimborso dei mutui rientra in un più ambizioso progetto, chiamato “Piano Famiglie”, che dovrebbe istituire diversi strumenti finalizzati alla sostenibilità finanziaria del credito erogato alle famiglie.
La sospensione o moratoria dei debiti delle famiglie opera come segue.
Soggetti interessati e condizioni per beneficiare della moratoria
Persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro e per mutui fino a 150 mila euro garantiti da ipoteca su immobili residenziali, destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale.
I mutui beneficiari della sospensione (anche se cartolarizzati, rinegoziati, accollati, oppure oggetto di portabilità) possono essere indifferentemente a tasso fisso, variabile o misto, con esclusione però dei mutui:
- di durata originaria contrattuale inferiore a 5 anni
- con un ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi (o con un ritardo inferiore qualora esso si sia verificato anteriormente all’evento per il quale si ha diritto alla moratoria, vedi punto successivo)
- a tasso variabile e rata fissa, cioè di tutti quei mutui con durata variabile
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche o per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio dell’evento che dà diritto alla moratoria (vedi punto successivo)
Si ha diritto alla moratoria al verificarsi di uno di questi eventi nel periodo 1/01/2009 – 31/12/2010:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione per limiti di età con pensionamento, di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa/giustificato motivo o di dimissioni volontarie del lavoratore non per giusta causa
- cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e di tutti gli altri rapporti di collaborazione che consistono in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa o di recesso volontario del lavoratore non per giusta causa
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
- sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg., anche in attesa dei provvedimenti autorizzativi per trattamenti di sostegno al reddito (CIG, CIGS, ecc…)
Caratteristiche della sospensione dei pagamenti
- sospensione dei pagamenti per almeno 12 mesi e per una sola volta, nell’arco che va dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011
- in presenza di rate scadute e non pagate la moratoria opera a partire dalla prima di queste
- gli interessi pattuiti contrattualmente sulle rate continuano a maturare durante la moratoria e possono essere rimborsati alternativamente alle scadenze originarie (le rate durante la moratoria sono pertanto costituite dai soli interessi) oppure alla ripresa del normale ammortamento del prestito mediante pagamenti periodici (che si aggiungono quindi alle rate in scadenza per una durata definita dalla banca)
- il piano di rimborso si allunga di conseguenza, in virtù della sospensione, per un periodo pari a quello della moratoria
- la sospensione del pagamento delle rate non comporta interessi di mora sulla quota capitale, né commissioni, spese di istruttoria o garanzie aggiuntive, restando ferme le clausole previste nell’originario contratto di mutuo
La domanda delle famiglie per la moratoria
- può essere presentata alla banca che partecipa all’iniziativa da febbraio 2010 in poi (ecco il modulo), ma in ogni caso i 12 mesi di sospensione scadono il 31 gennaio 2011
- va sottoscritta da tutti i contestatari del mutuo, oppure eventualmente dagli eredi
- la banca è tenuta a comunicare il rifiuto alla moratoria entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, altrimenti opera il silenzio-assenso e quindi la richiesta, decorsi i suddetti 15 gg., si intende comunque approvata
- l’attivazione dell’agevolazione avviene dopo max 45 gg. lavorativi dall’accoglimento della domanda
- alla domanda sono da allegare tutti i documenti richiesti nel modulo stesso, in modo da comprovare la presenza dei requisiti necessari per godere della moratoria
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