Dal 2 settembre 2010 è facile ottenere la sospensione del mutuo per l’abitazione principale grazie al Fondo di solidarietà per chi è in difficoltà con il pagamento delle rate
Le banche sono obbligate a sospendere le rate del mutuo a chi fa un’apposita domanda in tal senso.
E’ questa la grande novità contenuta nel Regolamento adottato con il DM n. 132 del 21/6/2010.
Vediamo gli aspetti principali e le semplici modalità d’esecuzione di questa importante possibilità.
A chi spetta la sospensione
Il diritto alla sospensione spetta a tutte le persone che:
- sono titolari di un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, non di lusso, in Italia (sono escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 ed il richiedente la sospensione deve essere proprietario dell’immobile per il quale è stato erogato il mutuo)
- hanno ricevuto un mutuo d’importo non superiore a 250 mila euro, il cui rimborso è iniziato da almeno un anno
- hanno un Isee (cioè con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 30 mila euro
- si trovano in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per uno qualsiasi di questi motivi:
- perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi
- morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5 mila euro annui
- pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5 mila euro
- aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) oppure di almeno il 20% (se sono rate mensili)
Come presentare la domanda
Niente di più semplice: basta scaricare il modulo dal sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, compilarlo e presentarlo – insieme a tutta la documentazione comprovante i requisiti posseduti – dal 2/9/2010 alla banca che ha erogato il prestito.
Quest’ultima dovrà comunicare entro un mese all’interessato l’esito della richiesta.
Attenzione però a non dichiarare il falso per ottenere la sospensione, perché si rischia la revoca dell’agevolazione e la conseguente restituzione dell’importo agevolato più la rivalutazione e gli interessi legali.
In cosa consiste il beneficio
L’agevolazione consiste nel fatto che sono rimborsati dal Fondo alle banche:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui (Euribor se tasso variabile oppure Irs se tasso fisso) e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro
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