Allo scopo di far chiarezza su una normativa per molti versi oscura e per meglio capire quelli che potranno essere i futuri cambiamenti che la coalizione di Governo deciderà comunque d’apportare al sistema previdenziale, si riportano gli elementi di maggiore interesse dell’attuale disciplina, riformata da ultimo nel 2004, con decorrenza dall’anno 2008 delle modifiche riguardanti l’elevazione dell’età pensionabile.
anno
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età + anzianità di servizio
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anzianità di servizioindipendentemente dall’età
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2008
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60 + 35
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40
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2009
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60 + 35
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40
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2010
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61 + 35
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40
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2011
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61 + 35
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40
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2012
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61 + 35
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40
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2013
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61 + 35
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40
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2014 e successivi
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62 + 35
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40
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anno
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età + anzianità di servizio
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anzianità di servizioindipendentemente dall’età
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2008
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61 + 35
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40
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2009
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61 + 35
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40
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2010
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62 + 35
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40
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2011
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62 + 35
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40
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2012
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62 + 35
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40
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2013
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62 + 35
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40
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2014 e successivi
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63 + 35
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40
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data di maturazione dei requisiti
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decorrenza pensione di anzianità
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entro il 31 marzo
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primo gennaio dell’anno successivo con almeno 57 anni di età |
entro il 30 giugno
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entro il 30 settembre
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primo luglio dell’anno successivo
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entro il 31 dicembre
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data di maturazione dei requisiti
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decorrenza pensione di anzianità
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entro il 31 marzo
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primo luglio dell’anno successivo |
entro il 30 giugno
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entro il 30 settembre
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primo gennaio del secondo anno successivo
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entro il 31 dicembre
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Si ricorda, infine, che anche la vigente disciplina sulle pensioni prevede un incentivo per il posticipo del pensionamento, inserito dalla riforma del 2004 ancora una volta con lo scopo di contenere la spesa previdenziale.
Il bonus, valido solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, è anche piuttosto consistente. Il suo meccanismo consiste nell’attribuire ai lavoratori che maturano i requisiti per ottenere la pensione di anzianità nel periodo 2004-2007 la facoltà di chiedere la rinuncia agli accrediti contributivi e la corresponsione della relativa somma direttamente in busta paga. Il datore di lavoro pertanto, dalla prima “finestra” successiva all’esercizio di tale facoltà, non è più tenuto a versare i contributi nelle casse dell’ente previdenziale, ma ad accreditare il corrispondente importo al lavoratore, con un rilevante aumento del suo stipendio di circa il 32,70%, che peraltro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il trattamento pensionistico dei lavoratori che hanno optato per questo incentivo sarà pari a quello che avrebbero percepito se alla prima scadenza utile per il pensionamento avessero scelto la pensione di anzianità, anziché il proseguimento del lavoro con il bonus.
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