Novità per l’ ICI
Un articolo sulle novità per l' ICI: scadenze, modalità di pagamento, arrotondamenti

da | 11 Giu 2007 | Diritto tributario e scienza delle finanze, Società | 0 commenti

A volte le riforme che piacciono di più ai cittadini non sono quelle ampie, che modificano radicalmente le regole di un settore, presumibilmente a vantaggio della pubblica utilità e quindi dei cittadini stessi, bensì quelle semplici, di minimo impatto sulla normativa in essere, che tuttavia facilitano notevolmente la vita e gli adempimenti delle persone (in questo caso nella loro qualità di contribuenti).

E’ il caso delle nuove modalità di pagamento dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che valgono per i prossimi versamenti, a cominciare da quelli imminenti, in scadenza nei prossimi giorni (per la precisione entro il 16 giugno).

Infatti, una delle principali novità di quest’anno riguarda la possibilità di pagare l’ICI di tutti i comuni d’Italia anche presso gli sportelli bancari, mediante il modello F24. Finora invece tale possibilità era riservata solo a chi versava l’ICI per immobili siti in comuni che avevano sottoscritto apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia non tutti i comuni avevano seguito questa strada contrattuale, costringendo sadicamente i loro contribuenti, soprattutto quelli residenti nei piccoli centri, a lunghe ed estenuanti file presso gli uffici postali (o presso i concessionari della riscossione) per il pagamento dei bollettini ICI di conto corrente postale.

Adesso, oltre alla vecchia modalità di versamento tramite bollettini, che è pur sempre rimasta, è prevista anche la possibilità di fruire del canale bancario. E’ sufficiente compilare, anziché il bollettino di conto corrente postale, il modello F24, che è il modulo con il quale i contribuenti pagano già le altre imposte dirette (p.es. l’IRPEF), e presentare lo stesso presso qualsiasi sportello bancario (lo accetta comunque pure l’ufficio postale).

Altra importante novità riguardante l’ICI è l’anticipo della data di scadenza per il versamento dell’acconto, fissata ora al 16 giugno di ogni anno (anche se questo mese la scadenza slitta a lunedì 18 giugno, perché il 16 cade di sabato), mentre per il pagamento del saldo si avrà tempo fino al 16 di dicembre.

Inoltre, gli importi da corrispondere per l’ICI (che affluiranno ai comuni ove sono ubicati gli immobili) devono ora essere arrotondati all’unità di euro e non più al centesimo come si faceva in precedenza. Per esempio: 41,49 diventa 41,00 euro, 41,50 diventa 42,00 euro.

Ricordiamo che l’Imposta Comunale sugli Immobili è sostanzialmente un tributo sul possesso degli immobili, che colpisce tutti i proprietari (o titolari di altro diritto reale di godimento) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio italiano.
In particolare, per calcolare l’ICI su un immobile residenziale si deve applicare sul valore del fabbricato (rivalutato del 5% e moltiplicato per 100) l’aliquota decisa, con apposita delibera, dal Comune nel cui territorio insiste la casa.
Attenzione però alla differenziazione delle aliquote che il regolamento comunale potrebbe aver stabilito, sia in funzione della diversa natura dell’abitazione (distinguendo, p.es., tra case locate e non locate) sia per particolarità legate al soggetto passivo dell’imposta (facilitando, ad es., gli anziani che vivono soli dagli altri).
In ogni caso si dovrà tener conto della diversa aliquota che colpisce l’abitazione principale del contribuente (quella in cui ha la residenza anagrafica) rispetto all’aliquota (più elevata) applicata agli altri immobili. Nell’eventualità che si stia calcolando l’ICI sulla prima casa è prevista anche una detrazione, di abbattimento dell’imposta, pari generalmente (ma pure qui è meglio interrogare il Comune) a € 103,29.

La pertinenza dell’abitazione principale (p.es. il garage) usufruisce della stessa aliquota agevolata della prima casa e dalla sua imposta ICI si può sottrarre l’eventuale detrazione per l’abitazione principale quando questa eccede l’importo da pagare per l’abitazione stessa.

Chiaramente i calcoli vanno proporzionati in base al numero dei contitolari di diritti sugli immobili ed in base ai mesi di possesso di questi ultimi.

Infine, qualche utile indicazione operativa per la compilazione del modello F24.

La sezione da riempire è quella “ICI ed altri tributi locali” e bisogna utilizzare tante righe quanti sono i codici tributi ed i comuni (con lo stesso modello si può infatti versare l’ICI di più comuni). Nei casi più frequenti i campi del modello si compilano nel seguente modo:

  • codice comune: il codice del Comune ove si trova l’immobile, composto da una lettera e tre cifre numeriche;
  • Acc./Saldo: una X nella casella “Acc.” se si versa l’acconto oppure nella casella “Saldo” se si versa a saldo, in entrambe le caselle se si versa in unica soluzione l’intera ICI annuale;
  • codice tributo: 3901 per l’abitazione principale, 3904 per gli altri fabbricati, 3902 per i terreni agricoli, 3903 per le aree fabbricabili;
  • numero immobili: il numero degli immobili per ciascun codice tributo;
  • anno di riferimento: il 2007 per i versamenti riferiti all’anno in corso;
  • importi a debito versati: l’importo ICI calcolato;
  • Detrazione ICI abitazione principale: l’importo della detrazione portato in diminuzione del versamento che si sta effettuando.

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