In Italia c’è nel mondo del lavoro una brutta e frequente abitudine, tra le tante: quella delle imprese di far aprire ai propri dipendenti, soprattutto ai giovani, la partita Iva, cosicché il lavoro prestato a favore dell’azienda non può considerarsi come lavoro dipendente o subordinato, ma come una semplice prestazione professionale di lavoro autonomo, da fatturare periodicamente.
Ovviamente si tratta di uno sfruttamento dei dipendenti, che vengono artificiosamente “trasformati” in lavoratori autonomi, per nascondere la vera connotazione della prestazione lavorativa che è e rimane di lavoro subordinato.
Quest’uso fraudolento delle partite Iva è una vera manna per le imprese, soprattutto per il risparmio contributivo che ne deriva, in quanto il versamento dei contributi, così come quello delle imposte, resta a carico dei soggetti titolari di partita Iva.
Si crea pertanto una sgraditissima dipendenza economica del titolare della partita Iva nei confronti dell’impresa per la quale presta apparentemente servizi professionali (ma della quale è sostanzialmente un lavoratore dipendente), con almeno tre conseguenze più che negative per il soggetto con partita Iva:
- la precarietà della sua collaborazione, perché l’impresa in ogni momento può cessare il rapporto ed i pagamenti, dando alla partita Iva il ben servito senza la necessità di rispettare le norme sul licenziamento previste dalla normativa del lavoro (e quindi senza ammortizzatori sociali)
- la necessità di provvedere da solo al versamento dei contributi e delle imposte (che sono interamente a suo carico), percependo quindi di fatto molto meno di quanto egli incasserebbe come dipendente dell’impresa.
- l’impossibilità di fare piani per il futuro, perché questa situazione, che caratterizza soprattutto i giovani alle prime esperienze lavorative, non dà possibilità alla partita Iva di contare su un reddito fisso, in quanto egli è formalmente un professionista (lavoratore autonomo) e per di più con un unico committente
Con il Governo Monti il popolo delle partite Iva ha finalmente una tutela legislativa con la quale è posto un importante freno a questa forma di sfruttamento.
Infatti, al verificarsi di condizioni ben individuate, il rapporto di collaborazione instaurato con la “finta” partita Iva si trasforma, per effetto della decisione dell’organo ispettivo, in un contratto di lavoro a progetto, oppure addirittura, in mancanza del progetto che caratterizza quest’ultimo rapporto di lavoro (o di altri suoi requisiti essenziali), in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto adesso le persone fisiche che svolgono lavoro autonomo (con esclusione quindi delle partite Iva esercenti forme d’impresa), cui è stata esplicitamente o implicitamente imposta dal committente l’apertura della partita Iva, hanno la possibilità di denunciare questa situazione, in modo di vedersi modificato il proprio status da professionista con partita Iva a lavoratore parasubordinato (contratto a progetto) o, meglio ancora, subordinato (dipendente dell’impresa ex committente).
I vincoli posti contro lo sfruttamento delle partite Iva sono immediatamente operativi, tramite presunzione, in caso di rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della Riforma del lavoro (18 luglio 2012). Per i rapporti in corso a tale data le norme si applicano da luglio 2013.
E’ importante anche precisare che il committente, di fronte alla presunzione di uso improprio delle prestazioni provenienti dal soggetto con partita Iva (presunzione derivante dalla sussistenza dei requisiti di seguito illustrati), può fornire una prova contraria, documentale o testimoniale, atta a confermare l’autonomia del rapporto professionale.
Su questo e tutti gli altri argomenti riguardanti i lavoratori dipendenti vedi anche il nostro Manuale del lavoro.
I requisiti, il cui mancato rispetto può dar luogo – previo accertamento degli organi ispettivi – alla trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro più favorevole, sono quelli esposti nella tabella seguente:
Requisiti che possono trasformare la partita IVA in collaborazione a progetto, previa azione contro il committente(contro la presunzione di questi requisiti il committente può però fornire prova contraria) |
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I seguenti 2 requisiti devono assolutamente essere rispettati affinché si possa agire contro il committente: |
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Numero requisito |
Requisito |
Tipologia |
Commento |
1 |
il reddito annuo di lavoro autonomo (ricavi – costi) della partita Iva deve essere inferiore ad 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali alla gestione commercianti |
obbligatorio |
Per il 2012 il livello indicato è uguale ad euro 18.663, cioè 14.930 (minimo imponibile) x 1,25 |
2 |
Il lavoro autonomo non deve essere connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, né da da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività |
obbligatorio |
La disposizione intende riferirsi a lavori meramente esecutivi, di tipo manuale e/o caratterizzati da ripetitività |
In aggiunta ai precedenti, dei seguenti 3 requisiti ne devono essere rispettati almeno 2 affinché sia riconosciuto il lavoro a progetto: |
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3 |
Durata complessiva della prestazione della partita Iva superiore ad 8 mesi annui per 2 anni consecutivi |
obbligatori due su tre dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 |
Il periodo di 8 mesi comprende anche eventuali rinnovi o proroghe tra le parti |
4 |
Il corrispettivo fatturato al committente deve costituire più dell’80% del totale dei corrispettivi percepiti dalla partita Iva nell’arco di 2 anni solari consecutivi |
obbligatori due su tre dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 |
I corrispettivi fatturati comprendono anche quelli fatturati a soggetti diversi ma riconducibili allo stesso centro d’imputazione di interessi (per es. al gruppo societario), mentre il totale dei corrispettivi percepiti è formato solo dai corrispettivi materialmente incassati dalla partita Iva |
5 |
La partita Iva deve disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente |
obbligatori due su tre dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 |
La postazione fissa può anche non essere ad uso esclusivo della partita Iva |
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