Grazie al Dl n. 78/2009 (c.d. “manovra estiva”) i depositanti e beneficiari di assegni e bonifici possono felicemente realizzare un discreto risparmio sui costi da pagare periodicamente alle banche (in sede di liquidazione delle competenze sul rapporto, per es. trimestralmente).
Infatti, in virtù di una prescrizione normativa contenuta nel suddetto decreto, i giorni di valuta e di disponibilità sui versamenti di assegni (bancari e circolari) e sulla ricezione di bonifici sono fissati per legge in tempi molto ristretti (quindi a favore dei depositanti).
Ricordiamo che la valuta di un versamento in conto è la data da cui partono gli interessi a favore del depositante, mentre la disponibilità è la data dalla quale è materialmente prelevabile la somma versata o pervenuta tramite bonifico.
Le banche sono chiaramente tenute al rispetto delle condizioni imposte dalla normativa.
Nel seguente prospetto il quadro delle condizioni che tutte le banche devono osservare.
Controllate pertanto il vostro estratto conto periodico per verificare la corrispondenza delle valute e delle disponibilità al dettato legislativo.
Nuove condizioni di valuta e disponibilità sui versamenti |
Giorni lavorativi successivi alla data di versamento |
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Assegni bancari |
Assegni circolari e bonifici |
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Valuta |
3 gg. |
1 gg. |
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(giorno da cui partono gli interessi a favore del depositante) |
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Disponibilità |
dal 1°/11/2009 |
5 gg. |
4 gg. |
(giorno dal quale è materialmente disponibile la somma versata) |
dal 1°/04/2010 |
4 gg. |
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