Spazio aereo e diritto internazionale
Quand’è che si può parlare di violazione dello spazio aereo di una nazione?

da | 12 Ott 2025 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

In un periodo come quello attuale, ormai sempre più caratterizzato da una guerra fredda “ibrida”, si sente spesso parlare di aerei o droni che violano lo spazio aereo di una nazione.

Ma cos’è di preciso lo spazio aereo? E quando si può parlare di violazione dello spazio aereo da parte di un velivolo straniero?

Vediamo cosa dice il diritto internazionale in tema di navigazione aerea.

Sono 2 i principi di diritto internazionale che valgono per la navigazione aerea:

  1. la sovranità di un Paese di estende anche allo spazio atmosferico sovrastante il suo territorio e le acque territoriali (quindi per 12 miglia marine dalle coste, v. la nostra breve dispensa sul diritto marittimo).
    Quindi, è come se si formasse un muro verticale invisibile in corrispondenza dei confini del Paese. Confini che sono sia territoriali che marittimi (con riguardo ai 22,2 km di distanza dalle coste che costituiscono il mare territoriale del Paese).
    In virtù della sua sovranità, lo Stato ha diritto di regolare il sorvolo dei velivoli che entrano nel suo spazio aereo (c.d. “diritto di controllo”). Può ad es. stabilire quali zone possono essere sorvolate, impedire che alcune zone siano sorvolate dai velivoli (aerei e droni), anche solo da quelli di una certa nazionalità e può indicare le rotte da seguire ai velivoli in volo sul suo spazio aereo.
    All’interno di questo principio di diritto, vale l’altro principio per il quale, se l’aereo ha ottenuto l’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo territoriale e segue le disposizioni di volo impartite dallo Stato sovrano, tutto quello che succede a bordo del velivolo e che non incide sulla comunità territoriale sottostante, sfugge a qualsiasi diritto di controllo da parte dello Stato territoriale. Cioè è come se l’interno del velivolo fosse territorio del Paese cui appartiene il velivolo stesso (Paese di “immatricolazione” dell’aereo).
  2. oltre questo spazio aereo sovrano, pertanto sullo spazio aereo sovrastante il mare internazionale ed i territori “inappropriati e non appropriabili” (come ad es. l’Antartide), vige il principio di diritto internazionale della libera utilizzazione da parte di tutti gli Stati.
    Pertanto, nessun aereo può essere intercettato oppure obbligato a seguire una certa rotta, se è in volo all’interno dello spazio aereo internazionale (o extraterritoriale).

I due principi di diritto internazionale sopra esposti, che rendono apparentemente facile distinguere lo spazio aereo territoriale di uno Stato da quello extraterritoriale di libera utilizzazione da parte di tutti, sono stati però successivamente derogati dall’istituzione (ad opera inizialmente di Stati Uniti e Canada e poi dalla Russia ed altri paesi) della “zona di identificazione”.

Cioè nel diritto internazionale è diventato principio consolidato l’esistenza di una zona aerea, sopra i mari, molto più estesa di quella territoriale vista sopra al punto 1). Queste zone di identificazione si estendono anche per centinaia di miglia nello spazio aereo sovrastante l’alto mare (quindi negli spazi aerei che erano prima extraterritoriali).

Nelle zone di identificazione gli Stati che le hanno istituite (i paesi costieri) possono imporre ai velivoli stranieri che

  1. entrano in tali zone
  2. sono diretti verso le coste (ma questa condizione sta cadendo in disuso)

i seguenti obblighi:

  • di sottoporsi a identificazione e localizzazione
  • altre misure di controllo esercitate da terra

Se un velivolo straniero si sottrae a dette imposizioni, lo Stato costiero ha la possibilità di intercettarlo in volo, di costringerlo ad atterrare e addirittura di abbatterlo.

L’istituzione delle zone di identificazione ha quindi stemperato di molto il principio della libertà aerea nello spazio atmosferico extraterritoriale, perché il paese costiero ha adesso un forte potere di controllo sui velivoli geolocalizzati in tali zone, limitatamente (almeno in teoria) alle sue esigenze di difesa.

Concludiamo la nostra spiegazione precisando che quanto sopra descritto vale per lo spazio atmosferico.

Esiste infatti un altro principio di diritto internazionale che vige nello spazio cosmico, quindi al di sopra dello spazio atmosferico, e riguarda pertanto i satelliti artificiali e le astronavi spaziali.

Questo principio di diritto internazionale cosmico è molto semplice: lo Stato che lancia la nave spaziale ha diritto al governo esclusivo di tale astronave e nessuna nazione può impedirle il sorvolo (che tecnicamente sarebbe anche difficile da valutare, vista l’altezza al di sopra dell’atmosfera).

Vale quindi nello spazio cosmico il pieno diritto alla sua libera utilizzazione da parte di qualsiasi Paese e questo spazio cosmico inizia, per convenzione, dalla c.d. linea immaginaria di Kármán, ovvero all’altezza di 100 km da terra.

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