Lo Statuto Albertino appartiene alla famiglia delle costituzioni brevi, flessibili e concesse:
- breve perché composto da un ridotto numero di articoli
- flessibile perché non prevede una procedura di mutamento della carta stessa
- concesso dal re Carlo Alberto per evitare di farsi imporre dalla piazza un testo politicamente più avanzato (il contesto sociale e politico europeo è quello della “primavera dei popoli”)
Inoltre, non è mai stato considerato una norma giuridica sovraordinata e prevalente rispetto alla legge ordinaria.
La struttura dello Statuto
- i primi ventitre articoli dettano le disposizioni relative alla Corona
- gli articoli 24-32 riconoscono i diritti e doveri dei cittadini
- gli articoli 33-67 dettano le disposizioni relative agli altri organi dello Stato: Senato, Camera, Ministri
- gli articoli 68-73 dettano le disposizioni relative all’Ordine Giudiziario (non è indipendente).
Il RE
Posto al centro dello Statuto, al monarca erano attribuiti poteri forti:
- art. 5: al re “capo supremo dello Stato” è attribuito in via esclusiva il potere esecutivo;
- art. 6: il re nomina tutte le cariche dello Stato
- art. 9: il re convoca le due Camere, può prorogarne le sessioni, e può sciogliere la Camera dei Deputati
- art. 33: re nomina i Senatori
- art. 35: il re nomina l’Ufficio di presidenza del Senato;
- art. 65: il re nomina e revoca i ministri
- art. 68: la giustizia è amministrata in nome del re. Il re nomina i giudici
L’art. 5 integrato con gli articoli. 6 e 65 davano la base legale a tutte le nomine sovrane. Inoltre, in base all’art. 4 la persona del re era inviolabile e di conseguenza le sue azioni di governo erano insindacabili. Per questo era prevista la firma di un Ministro alle leggi e agli atti del Governo (art. 67).
I MINISTRI (artt. 65-67)
- sono nominati e revocati dal re (art. 65);
- non hanno voto deliberativo nelle Camere (art. 66);
- possono sempre entrare nelle Camere e devono essere sentiti se lo richiedono (art. 66);
- sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro (art. 67)
- i ministri sono tutti uguali tra loro: quando si riuniscono fuori della presenza del Sovrano, per mantenere l’ordine e facilitare le decisioni, viene scelto tra essi e nominato dal Sovrano stesso, un Presidente c.d. del Consiglio dei Ministri
lo spazio e il ruolo del primo ministro non apparivano determinati una volta per tutta la legislatura, configurandosi come oggetto di una quotidiana prova di forza con il re; quasi dovesse esserci una negoziazione permanente il cui esito veniva a essere in larga misura determinato dalla personalità complessiva del premier, dal suo saper alternare la fermezza sugli obiettivi politici alla duttilità dei dettagli di corte. Ma la fermezza fu una dote che riguardò solo tre presidenti del Consiglio su 29, avvicendatisi alla guida di 75 governi in 61 anni: Cavour, Crispi e Giolitti.
Si accreditò l’idea che non fosse necessario costruire presidenze del Consiglio permanenti, visto che la continuità istituzionale era già garantita dalla presenza del re.
Potere esecutivo appartiene solo al re (art. 5)
Potere legislativo è esercitato collettivamente dal re e dalle due Camere: Senato e Deputati
LA RAPPRESENTANZA POLITICA SECONDO LO STATUTO ALBERTINO
(Senato, Camera, Elezioni)
SENATO
- senatori nominati dal re; scelti all’interno di 21 categoria (art. 33)
- due privilegi:
- i senatori non possono essere arrestati, se non in flagranza di delitto (se non sono in flagranza di delitto serve un ordine del Senato stesso).
- solo il Senato è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri
- il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re
- il Senato nomina al proprio interno i suoi Segretari
- il Senato è Costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare:
- i crimini di altro tradimento,
- di attentato alla sicurezza dello Stato
- e i ministri accusati dalla Camera dei DeputatiIn questi casi il Senato non è corpo politico (può occuparsi solo degli affari giudiziari, per cui fu convocato. Qualsiasi atto politico è nullo).
- i Principi della Famiglia Reale fanno parte di diritto del Senato da 21 anni, ed hanno voto a 25
Attribuzioni:
Il Senato non aveva una reale autonomia di voto: se avesse respinto o emendato un progetto di legge già votato alla Camera dei Deputati era certo che il Consiglio di ministri avrebbe proposto al Re una “infornata” di senatori fedeli al governo per incidere sulla formazione della maggioranza in Senato.
I senatori “infornati” erano:
- o deputati ministeriali non rieletti alle ultime legislative
- o deputati in carica che, diventando senatori, avrebbero liberato il proprio collegio elettorale a beneficio di un giovane uomo politico in ascesa
- o alti magistrati
- o generali dell’esercito
Il Senato servì come vivaio per attingervi nomi prestigiosi da inviare come prefetti in alcuni capoluoghi di provincia.
CAMERA
- elettiva, composta da deputati scelti dai collegi elettorali (art. 39);
- per essere elettori: requisiti stabiliti dalla legge
- per essere eletti (art. 40):
- essere suddito del Re
- avere 30 anni
- godere dei diritti civili e politici
- altri requisiti stabiliti dalla legge
- elegge il proprio ufficio di presidenza, però decade ad ogni chiusura di sessione (invece l’ufficio di presidenza del Senato è permanente: dura per tutta la legislatura);il Presidente della Camera viene proposto dal governo. La bocciatura del candidato governativo è un segnale rivolto al Re riguardo allo stato di salute del suo governo.
- i deputati rappresentano la nazione
- restano in carica 5 anni
- immunità: nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né portato in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera
Attribuzioni:
- la camera vota per prima il bilancio dello Stato (art. 10)
- è necessaria la sua cooperazione nella gestione della politica fiscale
- un voto contrario ad un provvedimento legislativo del governo può comportare le dimissioni del Gabinetto e l’apertura della crisi
- la fiducia può, inoltre, essere saggiata dallo stesso presidente del Consiglio con la “questione di gabinetto” (oggi, questione di fiducia), che lega al voto di un determinato provvedimento la sopravvivenza del ministero (fiducia: istituto nato nel 1905 con il rinvio alla Camera del governo Tittoni)
- la camera, inoltre, esercita la propria ispezione politica sull’azione dell’esecutivo servendosi degli strumenti di:
- interrogazione: domanda scritta riguardante questioni d’interesse locale
- interpellanza: ha un’importanza maggiore dell’interrogazione: l’interpellante ha diritto di replica
- inchiesta parlamentare su questioni “spinose” per il governo
- la camera ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli davanti all’Alta Corte di Giustizia (Senato)
Legge elettorale di Carlo Alberto (1848)
(suffragio censitario)
Diritti politici riconosciuti solo:
- a cittadini maschi con più di 25 anni;
- alfabetizzati
- assoggettati ad imposta diretta annua di 40 lire. Imposta dimezzata per:
- abitanti di Nizza, Savoia, Liguria;
- laureati, avvocati, notai, ufficiali subalterni in pensione, impiegati civili a riposo con trattamento annuo di 600-1.200 lire.
- capitani marittimi
- direttori di stabilimenti industriali con più di 30 operai
- oppure categorie privilegiate (accedevano al voto prescindendo dal censo):
- professori di scuole regie
- docenti universitari
- membri delle Camere di commercio
- ufficiali in pensione di grado superiore a quello di capitano
- magistrati inamovibili (dopo 3 anni di esercizio)
Gli elettori sono ripartiti in 204 collegi uninominali. Sistema di elezione che prevedeva il ballottaggio: qualora al primo turno nessuno dei candidati avesse raccolto almeno 1/3 dei voti espressi, il presidente dell’ufficio della I sezione elettorale avrebbe indetto per la settimana successiva un secondo turno elettorale, con ballottaggio riservato ai due candidati più votati. Sarebbe stato eletto il candidato che ha la maggioranza dei voti validi.
Negli anni successivi furono apportate alcune variazioni significative alla Costituzione; riportiamo quelle più importanti con i relativi effetti:
La riforma Zanardelli (1882)
(suffragio allargato)
- abbassò la soglia di accesso al voto ai maschi maggiorenni (21 anni) in grado di saper leggere e scrivere
- erano, inoltre, ammessi all’elettorato tutti gli altri cittadini maggiorenni iscritti nei ruoli delle imposte dirette per una somma annua di lire 19,80
La riforma Giolitti (1912-13)
(suffragio universale maschile)
- i maschi oltre i 21 anni e alfabetizzati godevano dei diritti politici (come aveva già previsto la legge Zanardelli)
- il diritto di voto era esteso a tutti i cittadini che avessero già prestato il servizio militare
- al compimento dei 30 anni di età il diritto di voto era esteso anche ai cittadini maschi analfabeti
Legge Nitti (1919) e prolusione al fascismo
(sistema proporzionale)
- Agosto 1919: entra in vigore la Legge elettorale proporzionale:
- diritto di voto esteso a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni;
- territorio diviso in 54 circoscrizioni
- divieto per l’eligendo di candidarsi in più di due circoscrizioni
- Novembre 1919: elezioni – emergono due gruppi forti- socialisti- popolari
- conseguenza: crisi politica e istituzionale
- i socialisti rifiutano di collaborare con il governo Nitti;
- il partito popolare è diviso internamente
- le forze liberali si dimostrano disunite nei loro intenti;
- divampano agitazioni sociali nel paese
- conseguenza: crisi politica e istituzionale
- Marzo 1920 – crisi ministeriale:
- Governo Nitti privo di supporto parlamentare;
- Dissenso con i popolari
- Cambio compagine governativa ma non risolve la situazione
- Giugno 1920: dimissioni governo Nitti. Subentra governo Giolitti con intendi di rilancio istituzionale:
- Limitare al massimo l’uso del decreto legge;
- Instaurare un nuovo tipo di rapporto tra potere esecutivo e legislativo;
- Abrogare art 5 dello Statuto, pilastro delle prerogative regie in virtù del quale il re aveva deciso l’intervento e la condotta della guerra.Dimostra però di non essere in grado tenere sotto controllo l’ordine pubblico
- Maggio 1921: elezioni – si spera di vedere ridotta la presenza del gruppo socialista in quanto ritenuto causa di turbamento nei lavori parlamentari. Giolitti favorì la creazione di un blocco di centrodestra al quale aderirono anche i fascisti (il listone). Notevole successo – due elementi nuovi:
- Perdita socialista
- 36 deputati fascisti (sinora senza verifica elettorale)
- Luglio 1921: crescenti difficoltà nel governare il paese. Dimissioni governo Giolitti. Seguono i governi Bonomi (1921) e Facta (febbraio 1922)
- 28 ottobre 1922: marcia su Roma. Il re rifiuta di firmare lo stato d’assedio, Facta si dimette. Il re conferisce l’incarico di formare il nuovo governo a Mussolini (il nuovo governo entra in carica il 31 ottobre 1922).
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