Tassazione dei dividendi
Guida alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche

da | 2 Giu 2018 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

Come al solito qualcosa che il legislatore poteva normare in modo chiaro e semplice, è stato inutilmente complicato. E’ il caso della tassazione dei dividendi, le cui regole impositive devono tenere conto di almeno 4 variabili: la data di delibera della loro distribuzione ai soci, quella di effettivo pagamento, l’anno di formazione dell’utile cui i dividendi si riferiscono ed infine il tipo di partecipazione dell’azionista che li percepisce (se questi cioè ha una partecipazione “qualificata” o meno).

Insomma un grande guazzabuglio, che Studiamo.it cerca di semplificare il più possibile offrendo una facile tabella con tutti i casi che si possono verificare, così d’aiutare i contribuenti ma anche gli operatori del settore.

Non prima però di aver ricordato che i dividendi sono le somme che i soci/azionisti di una società di capitali (ad es. una Srl o SpA) percepiscono come partecipazione agli utili annuali della società stessa, ovvero, da un punto di vista strettamente finanziario, come remunerazione dei titoli partecipativi (azioni, quote) emessi dalle società ed acquistati dall’investitore.

Inoltre, un’importante precisazione: la nostra tabella riguarda solo la tassazione dei dividendi (o quote di utili) percepiti da persone fisiche non imprenditori, cioè da persone soggette ad Irpef. In questo caso infatti gli utili distribuiti sotto forma di dividendi rappresentano per i soggetti che li incassano un reddito “di capitale”.

 

Le regole indicate in tabella non valgono se gli utili sono distribuiti a favore di imprenditori individuali (ditte) o di società in qualunque forma costituite, perché in tale caso la distribuzione configura un reddito “di impresa” che travalica la nostra trattazione.

Ecco dunque le regole di tassazione dei dividendi (redditi di capitale) percepiti da persone fisiche non imprenditori.

 

DIVIDENDI percepiti da persone fisiche non imprenditori

data delibera

data incasso dividendo

tipo di partecipazione

anno di formazione dell’utile

tassazione dividendi

fino a tutto il 2017

fino a tutto il 2017

qualificata

fino a tutto il 2008

imponibili al 40%

dal 2009 al 2016

imponibili al 49,72%

dal 2017

imponibili al 58,14%

non qualificata

(irrilevante)

ritenuta d’imposta al 26%

dal 2018

qualificata

fino a tutto il 2008

imponibili al 40%

dal 2009 al 2016

imponibili al 49,72%

dal 2017

imponibili al 58,14%

non qualificata

(irrilevante)

ritenuta d’imposta al 26%

dal 2018 al 2022
(periodo transitorio)

dal 2018

qualificata

fino a tutto il 2008

imponibili al 40%

dal 2009 al 2016

imponibili al 49,72%

dal 2017

imponibili al 58,14%

non qualificata

(irrilevante)

ritenuta d’imposta al 26%

dal 2023
(a regime)

dal 2023

(irrilevante)

(irrilevante)

ritenuta d’imposta al 26%

Ecco anche una esemplificazione che chiarisce quando una partecipazione sia da ritenersi qualificata.

 

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

azioni quotate

minimo 5% del capitale sociale

(oppure)

minimo 2% dei voti

altri titoli

minimo 25% del capitale sociale

(oppure)

minimo 20% dei voti

Abbiamo messo tutto il nostro impegno nella stesura dell’articolo, ma esso ha esclusivamente finalità didattiche in un campo particolarmente difficile come quello fiscale e pertanto non fate alcun affidamento sulle informazioni contenute nel testo. Ci esoneriamo quindi da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei dati forniti.

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