Le Istituzioni europee
Indice
Gli Organi dell’Unione Europea
Gli Organi (o Istituzioni) principali attraverso i quali l’UE agisce sono quelli appresso descritti, distinti a seconda della funzione di cui fanno parte.
Organi che partecipano alla funzione legislativa
la Commissione
il Parlamento europeo
il Consiglio dell’UE
il Consiglio europeo
Organi con funzione di tutela giurisdizionale
la Corte di Giustizia
Organi con funzione finanziaria e di politica monetaria
la Banca Centrale Europea (BCE)
Vediamo quindi in dettaglio queste Istituzioni europee.
La Commissione europea
La Commissione è l’organo esecutivo della UE e di iniziativa legislativa.
Ha sede a Bruxelles, nel Palazzo Berlaymont, ed è formata da 27 Commissari: uno per ogni stato membro.
I Commissari svolgono però il loro mandato a titolo personale e non rappresentano quindi gli Stati d’appartenenza. Durano in carica 5 anni ed uno di essi riveste la carica di Presidente della Commissione.
Il potere principale della Commissione è quello d’iniziativa nel processo legislativo, cioè la facoltà di proporre le norme sulle quali decidono poi il Parlamento ed il Consiglio (potere d’impulso legislativo).
Altri suoi compiti sono:
- di vigilare sull’applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso e gode a tal fine di un potere sanzionatorio nei confronti degli Stati membri inadempienti
- di formulare raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal trattato istitutivo, quando ciò sia esplicitamente previsto ovvero quando la stessa Commissione lo ritenga necessario
- di esercitare un proprio potere decisionale e di partecipare alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l’assemblea formata dai rappresentanti dei cittadini UE.
Ha sede ha Strasburgo, ma si riunisce anche a Bruxelles ed in Lussemburgo.
Gli europarlamentari (785 unità) sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori dei paesi dell’Unione e ciò avviene ogni 5 anni. Il Parlamento ha un Presidente che dura in carica 2 anni e mezzo (la metà del mandato dei parlamentari).
Inizialmente la sua funzione era prettamente consultiva. Successivamente, per motivi democratici, ha assunto un vero e proprio potere legislativo, che esercita insieme al Consiglio dei Ministri dell’UE.
Quindi, il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione approvano congiuntamente le leggi proposte dalla Commissione.
I poteri del Parlamento europeo sono pertanto 3:
- legislativo
- di Bilancio comunitario
- di controllo democratico.
Può anche esercitare l’iniziativa legislativa e vota la fiducia alla Commissione.
Il Consiglio dell’Unione Europea
l Consiglio dell’Unione è il vero detentore del potere legislativo all’interno dell’UE, insieme con il Parlamento europeo.
Prende anche il nome di Consiglio dei Ministri Europei ed ha sede nel Palazzo Justus Lipsius a Bruxelles.
È composto dai Ministri degli stati membri: uno per ogni paese ed in particolare quello competente per la materia di cui si discute. A questa formazione si aggiunge il Commissario europeo responsabile della tematica in esame.
Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento Europeo, la funzione legislativa e la funzione di approvazione del bilancio, esprime la politica estera dell’Unione e coordina le politiche economiche generali degli stati membri.
Inoltre conclude per conto dell’UE convenzioni internazionali con stati terzi o altre organizzazioni internazionali, dopo la negoziazione dell’accordo svolta della Commissione.
Al suo interno delibera generalmente a maggioranza qualificata, ma in alcuni casi è prevista la maggioranza semplice oppure (ad es. per l’adesione di un nuovo
stato) l’unanimità.
La presidenza del Consiglio è assegnata ad uno Stato membro, con una rotazione semestrale tra gli stessi.
Il Consiglio europeo
Non va confuso con il Consiglio dell’UE. Si tratta dell’organo dell’Unione che prende le “grandi decisioni” sui problemi dell’integrazione europea. Quindi stabilisce gli indirizzi politici dell’Unione e attribuisce le priorità degli argomenti da trattare in seno agli altri Organi europei.
È nato in seguito alla prassi di tenere riunioni informali (cosiddetti “vertici”) al di fuori della UE su importanti questioni di interesse comune.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di Governo dei paesi membri (a seconda del tipo di forma costituzionale di ciascuno), dai loro Ministri degli Esteri, dal Presidente della Commissione europea e dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio nomina un Presidente che dura in carica due anni e mezzo.
Si riunisce circa 4 volte l’anno, senza rispettare un rigido calendario, in modo da decidere velocemente e al di fuori delle procedure formali dell’Unione.
In genere decide su questioni di politica internazionale e di sicurezza comune, nonché, di recente, per le emergenze.
La Corte di Giustizia europea
La Corte ha il compito di garantire il rispetto del diritto comunitario e la corretta interpretazione ed applicazione dei trattati.
Ha la sua sede in Lussemburgo ed è composta di un giudice per stato membro e da otto avvocati generali. È assicurata ad ogni giudice l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni.
In particolare, alla Corte sono attribuite le seguenti funzioni:
- di arbitrato internazionale (decide sulle controversie tra Stati circa l’applicazione del Trattato istitutivo dell’UE
- di decisione in tema di ricorsi per violazione del Trattato da parte di un paese membro
- di controllo di legittimità sugli atti degli organi comunitari
- di competenza sulle questioni pregiudizievoli riguardanti il diritto comunitario (che i Tribunali dei singoli Stati le sottopongono volontariamente)
La Banca Centrale Europea (BCE)
La BCE è l’organismo finanziario dell’UE e costituisce il cuore del Sistema europeo delle Banche centrali.
Fra i suoi compiti rientrano il controllo della liquidità – ponendosi in tale veste come fondamentale attore di attuazione della politica monetaria UE – e la vigilanza prudenziale sugli entri creditizi nazionali.
L’obiettivo principale (se non unico) della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi all’interno dell’area UE, cioè il contenimento dell’inflazione. Questo obiettivo è quantificato al 2% del tasso di crescita annua dell’inflazione sul territorio UE. In passato, tale scopo della BCE è apparso riduttivo rispetto al complesso delle finalità di politica economica dei paesi membri (PIL, debito pubblico, ecc.). Ciò ha fatto sì che la BCE interpreti il suo ruolo in modo particolarmente estensivo e con molta libertà d’azione.
Gli strumenti a disposizione della BCE sono, a titolo esemplificativo:
- le operazioni di mercato aperto
- le operazioni su iniziativa delle controparti (inclusa la variazione del TUR)
- la manovra della riserva obbligatoria
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