Sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 c’è chi dice di votare “Sì” e chi dice di votare “No”.
Chi dice che è un’ottima riforma e chi dice che non serve a niente.
Chi dice che risolverà molti problemi dell’attuale sistema legislativo e chi dice che peggiorerà tempi e modi di fare le leggi.
Dunque, a chi credere?
Potremmo dirvi la nostra opinione, fondata sull’analisi obiettiva del testo di riforma, ma sarebbe comunque appunto un’opinione, e come tale suscettibile di essere criticata da chi la pensa in modo opposto.
E allora che fare per essere considerati soggetti pensanti e votare consapevolmente, in base al testo ufficiale della riforma (e non per la simpatia verso questo o quel politico, come purtroppo è diventato il voto referendario e come molti stupidi faranno)?
Per chi ha studiato filosofia un metodo per rispondere alla suddetta domanda (e votare quindi con il dovuto buon senso) è quello di prendere le principali novità contenute nel testo di Riforma e controllare se esse affermano delle “verità oggettive”, cioè delle verità che in base alla logica filosofica non possono essere ribattute, senza diventare ridicoli.
Ridicoli come lo sono diventati per es. coloro che hanno affisso manifesti del tipo di quello che riportava la seguente frase: “Le banche ci dicono di votare SI, allora io voto NO”, affermazione che per analogia filosofica equivale sostanzialmente a dire “Piove, quindi non andate a votare”!
Vediamo pertanto se riusciamo a trovare nel testo della Riforma costituzionale affermazioni logicamente incontrovertibili e quindi “valide” da un punto di vista oggettivo, cioè delle verità oggettive:
Affermazione desumibile dalla Riforma |
E’ un cambiamento positivo per il Sistema Italia se fosse “vero”? |
E’ una verità oggettiva e come tale indiscutibilmente utile ed efficace (cui non si può ribattere senza diventare ridicoli)? |
Con il superamento del “bicameralismo paritario”, (cioè con la Camera che può legiferare, in alcuni casi, senza la necessità del voto favorevole del Senato) aumenta l’efficacia del procedimento di formazione delle leggi. |
Sì, perché le leggi sarebbero emanate con molta più velocità e non ci sarebbe la “navetta” continua (cioè il trasferimento) dei provvedimenti da una Camera all’altra ad ogni modifica del loro testo. |
L’affermazione è indubbiamente una “verità oggettiva”, perché la circostanza che sia sufficiente una Camera (quella dei deputati) all’emanazione di una legge fa sì che i tempi di formazione dei provvedimenti vengano necessariamente e notevolmente abbattuti.
Un’antitesi alla suddetta conclusione potrebbe essere quella che verte non sui tempi (sicuramente ridotti) dei nuovi provvedimenti legislativi, ma sulla qualità degli stessi, visto che verrebbe meno una presunta “maggior ponderazione” sui testi delle leggi garantita dall’esame congiunto di entrambe le Camere. Tuttavia la storia parlamentare italiana ha dimostrato che l’esame congiunto delle leggi da parte delle due Camere ha comportato più inefficienze che vantaggi. Tant’è che da tale esame congiunto sono conseguiti spesso testi definitivi molto insoddisfacenti, perché di compromesso tra le parti politiche, lontani quindi dalle buone intenzioni iniziali dei loro redattori. |
Con la diminuzione del numero dei senatori e con il nuovo Senato formato da esponenti degli enti locali non retribuiti per questo incarico ci sarebbe una consistente riduzione dei costi della politica. |
Sì, ci sarebbe effettivamente un’utile riduzione dei costi in conseguenza della nuova formazione del Senato. |
L’affermazione è indubbiamente una “verità oggettiva”, perché la consistente riduzione dei costi della politica è effetto diretto ed immediato sia della diminuzione del numero dei senatori (da 315 a 100) sia del fatto che i nuovi senatori non sarebbero remunerati per il loro ruolo di parlamentari.
Anche in questo caso l’unica possibilità logica di controdeduzione (non ridicola) all’affermazione che costituisce la tesi dialettica potrebbe essere quella che verte non sui costi (sicuramente ridotti) del nuovo Senato, ma sull’efficienza del nuovo sistema legislativo. Tuttavia dichiarare a priori la sicura fallibilità del nuovo sistema significa attribuire già da ora (in maniera quasi offensiva) scarsa credibilità agli esponenti degli enti locali che assumeranno la qualifica di senatori con la riforma della Costituzione. Come a dire: “non saranno capaci di fare bene a prescindere da quello che faranno”. Non ci sembra il modo corretto di affrontare un dialogo sull’efficienza e meritocrazia del nuovo procedimento legislativo. |
Con i provvedimenti legislativi a data certa, cioè con l’obbligo per il Parlamento di approvare o meno una legge entro la data stabilita si migliorano di molto i tempi e la “capacità legislativa” del Parlamento italiano. |
Sì, la data certa (70 gg.) all’adozione o meno di un disegno di legge è sicuramente uno strumento positivo verso il miglioramento del processo legislativo. |
Tra tutte le misure che si possono adottare per il miglioramento del procedimento legislativo, questa della data certa all’approvazione o al rigetto del provvedimento proposto è forse la più utile in assoluto. Si dà infatti un termine all’iter parlamentare che finora ha conosciuto tempi lunghissimi ed ha portato spesso all’abbandono dei disegni di legge in discussione.
Non sembra ci possano essere argomentazioni contrarie (antitesi) logiche alla positività dell’attribuzione del termine alle bozze di legge. La presunta antidemocraticità (sic) da taluno sostenuta per questa novità della Riforma non ha motivo d’essere (ritorniamo al discorso sul ridicolo delle tesi contrarie), perché la Camera ha il potere di modificare il testo proposto o di rifiutarlo in blocco: l’importante è che lo faccia nei 70 giorni assegnati per decidere. |
In conseguenza della soppressione delle Province e del Cnel ci saranno effetti positivi per la pubblica amministrazione. |
Sì, la soppressione di enti che assolvono poche funzioni ma costano molto più di quanto producono rappresenta sicuramente un beneficio. |
Quando un’organizzazione pubblica costa più di quanto produce, la sua soppressione avvantaggia la collettività: è questa indubbiamente una verità oggettiva. E ciò è particolarmente vero per le Province, per le quali già da tempo sono stati evidenziati (da parte di partiti diversi) gli alti costi della macchina politica che esse mettono in moto: stipendi di consiglieri, assessori, consulenti e tutte le altre complesse spese legate a questi enti anacronistici della pubblica amministrazione. |
La ridefinizione dei ruoli tra Stato e Regioni nell’ambito del potere legislativo gioverà al sistema nel suo complesso. |
Alla luce delle carenze, dei ritardi e delle omissioni di alcune Regioni nell’emanazione di provvedimenti importanti su materie a loro rimesse, anche la rimodulazione delle competenze legislative tra Stato e Regioni appare positiva. |
La verità oggettiva della recente storia italiana delle autonomie regionali è quella di una persistente conflittualità, tra lo Stato ed alcune Regioni, nell’ambito della cosiddetta “competenza legislativa concorrente” (nel senso che le Regioni hanno una competenza a legiferare su determinate materie “concorrente” con l’analogo potere dello Stato centrale). Ciò a danno ovviamente dei cittadini, che hanno dovuto navigare e trarsi d’impaccio in un mare di confusione, in cui hanno prevalso disposizioni poco chiare, ritardi ed omissioni. Pertanto logica vuole che ben venga la fissazione di un’unica autorità, ben definita, riguardo la competenza ad emanare leggi e la possibilità di farlo – per quanto visto sopra – in tempi celeri. |
Da tutto ciò emerge la conclusione che la Riforma della Costituzione esprima dei valori sostanzialmente positivi e pertanto la decisione da prendere il 4 dicembre 2016 di fronte al quesito referendario sia, in definitiva, la seguente: votare “SI”.
Se quanto detto non fosse ancora convincente, basti pensare che il nuovo sistema parlamentare frutto della vittoria del SI non avvantaggerebbe Renzi come qualcuno vuol far credere, bensì il Governo italiano, qualunque esso sia, anche quelli futuri espressioni di maggioranze politiche diverse.
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